TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione
Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale
 
Art. 1.
(Modifiche agli articoli 75, 80 e 97 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamenti tecnici per la circolazione dei veicoli a motore nonché di sanzioni per violazioni di norme sulla circolazione dei ciclomotori).
        1. All'articolo 75 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», dopo il comma 4 è inserito il seguente:
        «4-bis. I veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o a metano sono soggetti all'accertamento di cui ai commi 1 e 2».
        2. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque»;
            b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono soppresse;
            c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «In tali casi, l'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso una delle imprese di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la

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  pianificazione generale dei trasporti per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI».
        3. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 5, primo periodo, le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594»;
            b) al comma 10, le parole: «da euro 22 a euro 88» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 74 a euro 296».
 
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata).
        1. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
        «1-bis. Ai minori che hanno compiuto gli anni sedici e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.
        1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati

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  dal medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno 10 ore di corso pratico di guida, delle quali almeno 4 in autostrada e 2 in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
        1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA». Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 122, comma 9.
        1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 dello stesso articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con il legale rappresentante del conducente minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis.
        1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revisione della patente di guida posseduta, ai sensi dell'articolo 128. L'esito negativo dell'esame di revisione comporta anche la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.
        1-septies. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis che guida senza avere a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo».
        2. Con regolamento del Ministro dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introtti

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  dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive ed oggettive alle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo 115.
 
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida senza patente).
        1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 13 è sostituito dal seguente:
        «13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la pena dell'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice»;
            b) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:
        «13-ter. Per le violazioni di cui al comma 13 è competente il tribunale in composizione monocratica».
Art. 6.
(Disposizioni per l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
Art. 12.
(Disposizioni per l'esecuzione degli articoli 186, 187 e 187-bis del decreto legislativo n. 285 del 1982).
      1. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni necessarie per assicurare l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificati dall'articolo 5 della presente legge. Con il medesimo regolamento può essere anche prevista la costituzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di un comitato consultivo tecnico-scientifico per lo studio, l'individuazione e il periodico aggiornamento delle caratteristiche tecnico-operative dei test da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli in conseguenza dell'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, nonché dei parametri di riferimento da porre a base di tale rilevazione.       1. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni necessarie per assicurare l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dall'articolo 10 della presente legge, nonché dell'articolo 187-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dall'articolo 11 della presente legge. Con il medesimo regolamento può essere anche prevista la costituzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di un comitato consultivo tecnico-scientifico per lo studio, l'individuazione e il periodico aggiornamento delle caratteristiche tecnico-operative dei test da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli in conseguenza dell'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, nonché dei parametri di riferimento da porre a base di tale rilevazione.
      2. Dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.       2. Identico.
 
Art. 13.
(Modifica all'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di comportamento in caso di incidente).

      1. Al comma 8 dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche di cui all'articolo


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  186 o della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 187».
 
Art. 14.
(Modifiche agli articoli 202, 203, 204-bis e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta, di ricorsi e di immatricolazioni).

      1. Al comma 1 dell'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

        2. Al comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «giorni sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «giorni novanta».
        3. Al comma 1 dell'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
        4. Il Governo provvede ad adeguare i termini fissati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, ai nuovi termini stabiliti dagli articoli 202, 203 e 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
        5. All'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 4-bis è abrogato.
 
Art. 15.
(Modifiche agli articoli 589, 590 e 593 del codice penale, in materia di omicidio colposo, lesioni personali colpose e omissione di soccorso).
        1. Al secondo comma dell'articolo 589 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione

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  da due a sei anni, ovvero da tre a otto anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma, del presente codice».
        2. Al terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pene sono aumentate di un terzo se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».
        3. Dopo il secondo comma dell'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:
      «Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma, del presente codice».
 
Art. 16.
(Nuove norme finalizzate a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidentalità stradale in caso di guida in stato di ebbrezza).

      1. Tutti i titolari di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi tempo, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre all'entrata o all'uscita dei locali apposite tabelle, predisposte ai sensi del comma 2, che riproducono:

            a) la descrizione della sintomatologia relativa alla concentrazione alcoolemica nell'aria alveolare espirata;
            b) le quantità in centimetri cubici delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcoolemico per la guida in stato di ebbrezza,

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  pari a 0,5 grammi per litro (g/l), da determinare anche sulla base del peso corporeo.
        2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 1.